E' per questo che possono utilizzarlo i contribuenti che sono:
- Lavori dipendenti e pensionati;
- Percettori di indennità sostitutive: ex cassa integrazione e guadagni, mobilità…;
- Lavoratori soci di cooperative;
- Sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e titolari di altre cariche elettive pubbliche;
- Soggetti impegnati nei lavori socialmente utili;
- Collaboratori coordinati e continuativi (senza Partita Iva) a condizione che il rapporto di collaborazione sussista almeno nel periodo compreso fra giugno e luglio e conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
N.B. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, possono presentare il modello 730 al sostituto d'imposta solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio; ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I minori e gli incapaci possono presentare il modello 730?
Devono presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti rappresentanti legali o tutori di minori e di persone incapaci, in nome e per conto degli stessi, sempre che per tali contribuenti (minori, incapaci) ricorrano i presupposti precedenti.
La dichiarazione congiunta modello 730 può essere presentata a condizione che:
- almeno uno dei coniugi possa autonomamente utilizzare il modello 730 (presupposto “soggettivo”);
- entrambi posseggano uno o più redditi indicati nelle tipologie di cui sopra, esclusi i redditi di impresa (presupposto “oggettivo”).
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. |