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Conguaglio
Dichiarazione dei Redditi
Imposta a Debito
Le imposte a debito sono trattenute dalla retribuzione/pensione del mese di Luglio; qualora la retribuzione/pensione corrisposta nel mese di Luglio risulti insufficiente a coprire l'imposta complessivamente dovuta, il datore di lavoro tratterrà la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore in capienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi. Il differito pagamento comporta l'applicazione di un interesse mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Nel caso in cui il contribuente avesse chiesto la rateizzazione, il sostituto d'imposta può calcolare l'importo delle singole rate, maggiorate degli interessi dello 0.33% mensile e trattenere gli importi mensilmente a decorrere dal mese di Luglio.
Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al contribuente, entro il mese di Dicembre, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata degli interessi mensili, considerando anche il mese di Gennnaio, deve essere versata direttamente dal contribuente nello stesso mese di Gennaio, con apposita delega bancaria/postale.
Imposta a Credito
Le somme a credito vengono rimborsate con la retribuzione/pensione del mese di Luglio, mediante compensazione (conguaglio) con le ritenute che il datore di lavoro dovrebbe versare per conto dello stesso dipendente. Qualora le ritenute del mese di Luglio relative al dipendente non dovessero essere sufficienti per effettuare il rimborso, il sostituto è tenuto ad utilizzare anche le ritenute degli altri dipendenti e così via fino al mese di Dicembre. Nell'eventualità di un'ulteriore credito residuo nel mese di Dicembre, il contribuente potrà far valere tale credito nelle dichiarazioni dell'anno successivo ovvero dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti.
 

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