Home - Successioni - Cos'è
Cos’è la Successione
Dichiarazione di successione
E’ l’evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori - eredi) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un’altra persona (de cuius). Con la dichiarazione è previsto il trasferimento patrimoniale (attivo o passivo) dal defunto (de cuius) agli eredi.

ATTIVO PATRIMONIALE
Per attivo patrimoniale si intendono tutti i diritti di natura patrimoniale (economicamente valutabili) che erano del de cuius, esclusi quelli vincolati alla sua vita naturale come l’uso, l’abitazione, pensioni e vitalizi. Il diritto di usufrutto è trasmissibile se è temporalmente limitato e non è legato alla vita del titolare, come ad es., nel caso in cui questi ne abbia acquistato la titolarità per 10 anni e poco dopo sia deceduto.

PASSIVO PATRIMONIALE
Sono i debiti lasciati dal de cuius, derivanti da specifici contratti o da altre forme convenzionali consentite dalla legge  (es. cambiali, fatture non quietanzate, attestazioni  di debito a suo tempo sottoscritte dal de cuius, …).

La dichiarazione di successione è una denuncia di tutti i beni e delle eventuali passività appartenuti alla persona deceduta che verranno trasferiti agli eredi stabiliti per legge o per testamento. Infatti, la successione può essere testamentaria o legittima.

A) Successione testamentaria
Dichiarazione di successione
Quando il de cuius ha disposto, con un valido testamento, a chi devono essere trasferiti i suoi beni e i suoi diritti dopo la sua morte. In ogni caso ai parenti in linea retta spetta comunque una (quota di legittima) parte di eredità riservata per legge.
Quali gli eredi legittimi e parenti più prossimi (art. 536 del c.c.):
  • coniuge
  • figli
  • ascendenti
B) Successione legittima
Dichiarazione di successione
La successione legittima è disposta dalla legge (artt. 565 e segg. c.c.) ed opera esclusivamente in mancanza di testamento. I suscettibili sono:
  1. il coniuge (art. 581 c.c.)
  2. i figli (artt. 566 e 567 c.c.)
  3. gli ascendenti ed i collaterali
  4. i parenti non oltre il sesto grado
  5. lo Stato.

Gli eredi possono con atto pubblico o scrittura privata accordarsi circa la possibilità di rimanere in comunione, o di procedere alla divisione, per la quale vedi la formula sub art. 713 c.c.

I figli naturali sono equiparati ai figli legittimi; però a questi ultimi spetta la facoltà di commutazione: essi cioè possono soddisfare in denaro la quota spettante ai figli naturali, se questi non si oppongono; nel qual caso deciderà il giudice. In sostanza si applica l’art. 537, comma 3, c.c. la cui formula e nota si richiamano per maggiori chiarimenti.

* la facoltà di commutazione sussiste solo nella successione legittima e non in quella testamentaria

indietro