per le quali il Dl. 262/2006 (Finanziaria 2007) reintroduce l’imposta di successione calcolata sul totale dei beni trasferiti dal defunto ai propri eredi (escluso alcuni particolari cespiti quali Titoli di Stato, proventi da assicurazioni sulla vita, …), detratti i debiti che il defunto aveva a suo carico all’atto dell’apertura della successione. In particolare, sono tassati gli immobili (anche con imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tassa ipotecaria), le aziende, le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società, le obbligazioni, i crediti (quote di fondo comune di investimento per la parte non corrispondente al valore dei Titoli di Stato presenti nel fondo), il denaro, i beni mobili in generale (quali mobilio e gioielli).
Sul valore netto dell’asse ereditario è comunque prevista una franchigia di 1 milione per il coniuge ed i parenti in linea retta, di 100 mila euro per fratelli e sorelle, di 1, 5 milioni per soggetti disabili; le aliquote (4%, 6%, 8%), da applicarsi sul valore residuo (base imponibile) sono differenziate a seconda del grado di parentela di ciascun erede chiamato a succedere. |