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Oneri detraibili
Tasse e Famiglia

In alcuni casi la legge concede delle riduzioni sull'imposta lorda ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale, questi sono gli oneri detraibili, indicati in sette diverse sezioni del Modello 730;

  • L'insieme delle spese sostenute nel 2011 che danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19 % del loro ammontare , concessi indipendentemente dal reddito. Per esempio, se l'imposta a debito ammonta a euro 5.164,57 ed ho pagato tasse universitarie per un importo pari a 1.032,91 euro, avrò diritto ad una detrazione di euro 196,25: il 19% della spesa sostenuta, quindi dovrò pagare per le mie tasse euro 4.968,32. Gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% si indicano appunto nella sezione I del Modello 730/2012;
  • L'insieme delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento sostenute nel 2011 o negli anni precedenti e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36% . Tali spese si indicano appunto nella sezione III del Modello 730/2012;
  • L’insieme delle spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55%. Tali spese si indicano nella sezione IV del Modello 730/2012;
  • I dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazioni, questi importi devono essere inseriti nella sezione V del Modello 730/2012;
  • L'insieme delle altre detrazioni : per il mantenimento di cani guida, della borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e delle erogazioni all'ente ospedaliero “Osp. Galliera” di Genova, che si indicano nella sezione VI del Modello 730/2012.

A ciascuna detrazione d’imposta qui di seguito elencata è attribuito un codice che risulta anche dal CUD/2012.

SEZIONE I

  • Spese sanitarie: le spese sanitarie sostenute nel 2011 prevedono per legge una franchigia fissa di euro 129,11 che va sottratta dal totale delle spese prima di calcolare la percentuale. Tra esse possiamo avere: le spese sostenute per le visite specialistiche; le spese per l'acquisto dei medicinali; le spese per analisi e ricerche; le spese per protesi sanitarie, le spese per chirurgia anche estetica solo nel caso di gravi e fisiologiche deformazioni; le spese per l'affitto o l'acquisto di attrezzature sanitarie come l'aerosol; le spese per prestazioni di medico generico, comprese quelle per medicina omeopatica; le spese relative a trapianti di organi; le spese per i ticket pagati al S.S.N, le spese di assistenza specifica e per particolari tipologie. Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo; la scelta e' consentita solo se l'ammontare complessivo delle spese supera euro 15.493,71.
  • Spese sostenute :         
    • per l' acquisto di mezzi e sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap , individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
    • per l' acquisto di motoveicoli e autoveicoli per i portatori di handicap nonché per il trasporto di sordi o non vedenti ritenuti tali ai sensi della Legge n. 381 e n. 382 del 1970. La detrazione spetta per un solo motoveicolo o autoveicolo e per una spesa non superiore a euro 18.075,99; inoltre, può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
    • per l' acquisto del cane guida dai non vedenti . La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
  • Interessi passivi: vanno indicate solo le somme pagate nel 2011 a prescindere dalla data di scadenza delle rate. Nel caso di mutui ipotecari per i quali intervengono contributi Statali o di altri Enti non in conto capitale, la detrazione spetterà sugli interessi effettivamente rimasti a carico del contribuente. Come oneri accessori è possibile detrarre le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizie tecniche nonché, le maggiori somme pagate a causa delle variazioni di cambio relative alla stipula di mutui in ECU ed altre valute ecc.
  • Non possono invece essere detratti gli interessi su mutui accesi negli anni 1991 e 1992 per motivazioni differenti dall'acquisto della propria abitazione e quelli stipulati dal 1993 per l'acquisto della seconda casa.
  • Sono comunque detraibili i mutui anche non ipotecari stipulati nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e di ristrutturazione di immobili e quelli ipotecari accesi a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. In caso di un mutuo cointestato ogni soggetto può fruire di una detrazione pari alla propria percentuale di possesso dell'immobile.
    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile e' adibito ad abitazione principale di un suo familiare ( coniuge, parenti entro il terzo grado)
    Ci sono comunque delle condizioni da rispettare:
    • L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e l'acquisto deve essere avvenuto nell'anno antecedente o successivo a quello di accensione del mutuo, non si tengono in considerazione i trasferimenti in istituti di ricovero, a condizione che l'immobile non sia locato;
    • Per immobile soggetto a ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui lo stesso viene adibito ad abitazione principale e deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
    • La detrazione per l'acquisto di un immobile locato, spetta a condizione che entro tre mesi l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto e che entro un anno sia adibita ad abitazione principale.
  • Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 Gennaio 1993 per l'acquisto della prima casa è possibile portare in detrazione un importo massimo di euro 4000,00. In caso di persone fisiche contitolari del mutuo, tale somma andrà divisa tra i comproprietari dell'immobile. Es. Immobile acquistato da moglie e marito in comunione legale dei beni cointestatari del mutuo possono indicare un importo massimo di euro 2000,00ciascuno. Condizione fondamentale che consente la detrazione è quella di trasferire la residenza nell'immobile entro il 6° mese dalla data di acquisto.
  • Per tutti i contratti di mutuo stipulati per l'acquisto della prima casa prima del 1993 la detrazione fruibile è pari ad un massimo di euro 4000,00, per ciascun intestatario a patto che dal 08 Dicembre 1993 l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale e che per la restante parte dell'anno e per quelli successivi non siano intervenute variazioni di residenza tranne che per motivi di lavoro. In questo caso infatti il diritto rimane inalterato estinguendo il contratto originario, e stipulandone uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri ad esso correlati.
  • Per i mutui invece stipulati anteriormente al 1993 su immobili diversi dall'abitazione principale l'importo massimo da indicare in detrazione è di euro 2.065,83 per ogni intestatario comprensivo degli oneri accessori.
  • Per mutui anche non ipotecari contratti nell'anno 1997 per interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia spetta una detrazione massima di euro 2.582,28 .In caso di contitolari di contratto di mutuo stesso detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione sostenute.
  • Per i mutui ipotecari accesi a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale indicando gli interessi passivi, gli oneri accessori, e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione spetta una detrazione massima pari a euro 2.582,28.
  • Qualsiasi tipo di prestito o mutuo agrario, indipendentemente dalla data di stipula è detraibile fino all'azzeramento dei redditi Dominicale ed Agrario dichiarati.
  • Premi di Assicurazione: danno diritto alla detrazione fiscale per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
  • Spese di Istruzione: le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, anche se riferite a più anni (anche l'iscrizione ad anni fuori corso). Per gli studi tenuti presso istituti o università straniere, pubbliche o private, la detrazione sarà di importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli Istituti Statali Italiani.
  • Spese funebri: sono detraibili le spese funebri sostenute per familiari entro il 3° grado di parentela con un tetto massimo di euro 1.549,37 per singolo decesso e comunque potrà usufruire di tale agevolazione esclusivamente l'intestatario della fattura.
  • Spese per addetti all’assistenza personale: vanno indicate le spese per un importo non superiore a 2.100,00 euro sostenute nel 2011 nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. E’ possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per familiari fiscalmente a carico del contribuente. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: vanno indicate le spese per un importo non superiore a 210,00 euro per ciascun ragazzo, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire il bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.
  • Spese per intermediazione immobiliare: vanno indicate le spese per un importo non superiore a 1000 euro. Le spese per intermediazione immobiliare devono essere riferite all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si precisa che se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: vanno indicate le spese per un importo non superiore a 2.633,00 euro. Si precisa che gli studenti universitari devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431. Da quest’anno si potranno portare in detrazione anche le spese sostenute per canoni di contratto d’ospitalità. Si precisa che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. La detrazione spetta anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.
  • Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici: l'importo per il quale si può accedere alla detrazione deve essere compreso tra un minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38 . L'erogazione deve essere effettuata a mezzo versamento postale o bancario, ma nel caso in cui la dichiarazione dell'anno precedente abbia evidenziato un reddito complessivo negativo non si potrà usufruire di alcuna detrazione.
  • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS: l'importo detraibile non può essere superiore a euro 2.065,83; per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
  • Le erogazioni liberali in denaro a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche: l'importo detraibile non può superare euro 1.500,00.
  • Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso: è consentito detrarre fino ad un massimo di euro 1.291,14 per le erogazioni versate dai soci alle società di mutuo soccorso che si propongono di aiutare le famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia. Necessariamente i contributi devono essere versati dal dichiarante per se stesso e non per i familiari e circolari. Le ONLUS o le società di mutuo soccorso certificheranno le modalità di pagamento sulle ricevute rilasciate.
  • Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale: l'importo da detrarre non può essere superiore a euro 2.065,83.
  • Erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura " La Biennale di Venezia ": la detrazione spettante non può superare il 30% del reddito complessivo.
  • Le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
  • Le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche: sono detraibili per l’intero importo. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale artistico o che organizzano e realizzano attività culturali.
  • Le erogazioni liberali in denaro, per attività nello spettacolo: per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
  • Le erogazioni liberali in denaro per attività nel settore musicale: per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite in determinati casi può essere elevato al 30 per cento del reddito complessivo.
  • Spese veterinarie: le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente tenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spetta nel limite massimo di euro 387,34 e sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo della franchigia pari a euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23.
  • Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi: ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381, si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
  • Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado: tali erogazioni sono  riservate ad istituti statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che dette erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte prepagate.
  • Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico: la detrazione è applicabile esclusivamente in riferimento alle domande di riscatto presentate dal 01 gennaio 2008. Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere portato in detrazione, nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. Vanno indicate anche le erogazioni riportate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2012.
  • Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido: per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio.

SEZIONE III

  • Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36% e spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36%: vanno indicate le spese sostenute dal 1998 al 2011 per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta:
    • del 36%, per quelle sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2011;
    • del 41%, per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2002 e di euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2011. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti ,sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° Ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferita solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Chi può fruire dell'agevolazione:

    • il proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese;
    • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.

Per quali lavori spettano le agevolazioni:

    • Per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
    • Per le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici rsidenziali;
    • Per le spese di restauro e risanamento conservativo;
    • Per altre spese di ristrutturazione.

Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione:

    NOVITA': il decreto legge n.70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

    • i dati catastali identificati dell’immobile;
    • gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
    • gli atri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
    • contestualmente deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con alcune informazioni riguardanti i lavori;
    • per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
    • il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori e la ricevuta del bonifico bancario.

    Per le spese sostenute a partire dal 4 Luglio 2006, l'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.TALE OBBLIGO E’ STATO TUTTAVIA ELIMINATO DAL DECRETO LEGGE N.70 DEL 3 MAGGIO 2011, ENTRATO IN VIGORE IL 14 MAGGIO 2011.

Se cambia il possesso:

    • la compravendita, donazione o successione dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero comporta il trasferimento della detrazione all'acquirente, al donatario o all'erede;
    • la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi;
    • la detrazione può essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino all'anno 2001, mentre per le spese sostenute dall'anno 2002 al 2011 è possibile ripartire la detrazione solo in 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile. Nel caso in cui gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

La finanziaria 2008 ha reintrodotto  la detrazione del 36% o del 41% per chi acquista unità immobiliari che fanno parte di edifici interamente ristrutturati; l'acquirente o assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante dagli atti. In particolare:

  • del 36% se il rogito è avvenuto entro il 30 giugno 2013 per lavori di ristrutturazione eseguiti dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 o dal 1 Ottobre 2006 al 30 Giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 Dicembre 2006;
  • del 41% se il rogito è avvenuto dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

Risulta evidente che gli acquirenti di immobili in cui gli interventi sopracitati siano iniziati nel periodo compreso tra il 01 luglio 2007 e il 31 dicembre 2007 rimangono esclusi dall'agevolazione.
 
La spesa su cui calcolare la detrazione del 36% non può comunque eccedere l'importo massimo di 48.000 euro, e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Sono inoltre detraibili, nella misura del 36%, in 5 o 10 quote annuali di pari importo, le spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, possono optare per la ripartizione della spesa:

    • coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo
    • coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

SEZIONE IV

  • Spese per riqualificazione energetica: sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.
  • Spese per interventi sull’involucro degli edifici: sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre compresive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K.

  • Spese per l’installazione di pannelli solari: sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

  • Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione: indicare le spese sostenute nel corso del 2011 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Si ricorda che per la sostituzione (solo se avvenuta nel 2008) di finestre comprensive d’infissi e per l’installazione di pannelli solari , non è più richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio; inoltre per tali interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l’allegato F a firma del richiedente.

SEZIONE V

  • Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale: deve essere compilato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998 contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale.

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
– euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

  • Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale: deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dell’art.4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
      – euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
      – euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

  • Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2008, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

  • Detrazione d’imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale: deve essere compilato dai giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione prevista è di euro 991,60 e verrà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale solo se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Tale detrazione d’imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l’anno 2011 anche per gli anni 2012 e 2013

SEZIONE VI
Altre detrazioni: Le detrazioni diverse da quelle precedenti. In particolare:

    • Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: la detrazione forfetaria di euro 516,46, per le spese di mantenimento dei cani guida, spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
    • Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer: la detrazione spetta solo per le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati.
    • L'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione: possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
    • L'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo: il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Si ricorda che le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione anche se la spesa è sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
 
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2011 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:

      • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
      • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
      • i seguenti altri familiari:
        • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
        • i discendenti dei figli;
        • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
        • i genitori adottivi;
        • i generi e le nuore;
        • il suocero e la suocera;
        • i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di euro 2.840,51 convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

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