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Mini Unico
Modello unificato di dichiarazione dei redditi

MINI UNICO

Questa è una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse

UNICO MINI 2012 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
  • non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° Novembre 2010 alla data di presentazione della dichiarazione;
  • non sono titolari di partita IVA;
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
    - redditi di terreni e di fabbricati
    - redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
    - redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare;
  • intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.);
  • non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO MINI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SI APPLICANO LE STESSE MODALITÀ E GLI STESSI TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE ORDINARIO.

I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Il modello UNICO Mini 2012 deve essere presentato:

  • dal 2 Maggio 2012 al 2 Luglio 2012 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 1 Ottobre2012 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 18 Giugno 2012 ovvero entro il 18 Luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili, entro il mese di novembre, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di Novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.

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