Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2012 cartaceo i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sno privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2012:
- direttamente per via telematica tramite servizio Entratel o internet;
- tramite gli uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF,altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2012, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n.322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2012 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 Maggio 2012 al 2 Luglio 2012 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 1 Ottobre 2012 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Modalità di versamento
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 18 Giugno 2012 ovvero entro il 18 Luglio 2012.
Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2012
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF 2012 occorre controllare l’importo indicato al rigo RN33.
Se questo importo:
- non supera 51.65 euro non è dovuto acconto;
- supera 51.65 euro è dovuto acconto nella misura del 96% del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l'importo dovuto è inferiore a 257.52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257.52, di cui:
- la prima rata nella misura del 39.6 per cento, entro il 18 Giugno 2012 ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 56.4 per cento entro il 30 novembre 2012.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
- 1. direttamente:
- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane;
- utilizzando i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario.
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
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